Istruzioni
Avviso
Dopo l'iscrizione il sistema prevede la stampa di due documenti
sui quali, in alto a destra, viene indicato il codice d'iscrizione. Questo codice
permette la consultazione dello stato dell'iscrizione al fine di conoscere tempestivamente
eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sia per la formazione
della lista provvisoria che per la lista definitiva.
Consulta lo stato dell'iscrizione adesso!
La pagina dello stato dell'iscrizione è anche da intendersi come pubblicazione effettuata
ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241 del 7 agosto 1990.
Raccomandazioni e Informazioni
- Per iscriversi alla lista dei beneficiari del "Cinque per mille" si dovrà utilizzare
lo stesso codice fiscale registrato presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche!
- Se l'Ente non è nel Registro ANR, dovrà provvedere quanto prima e comunque dovrà
essere presente nel registro entro il
30 giugno 2011,
pena l'esclusione dalla lista dei beneficiari del 5 per mille - vai al sito dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
- Controllare lo stato della domanda anche dopo il
30 giugno 2011,
per accertarsi che il Ministero abbia ricevuto la raccomandata ed essere rientrati
nella lista dei beneficiari.
- In caso di errore dei dati inseriti nel sistema ripetere
l'operazione d'iscrizione. Dopo la data di chiusura del sistema non è possibile
iscriversi o correggere i dati. Verrà utilizzata l'ultima registrazione per
la lista provvisoria.
- La lista definitiva sarà formata dai soggetti ammessi, le cui informazioni sono
confermate dalle raccomandate ed in ogni caso presenti nel Registro ANR.
Soggetti ammessi
Per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b) del DPCM
del 23 aprile 2010, si intendono
gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali
e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente
riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status
giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello
svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica.
(Tali disposizioni si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 in base all'art.
2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225)