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MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
UFFICIO III

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Termine d'iscrizione

Il termine d'iscrizione è stato superato. Non è più possibile iscriversi alla lista dei beneficiari. Si possono completare i passi successivi della procedura d'iscrizione entro il termine previsto o consultare lo stato dell'iscrizione.

>>> Consulta lo stato dell'iscrizione

Istruzioni

  • Passo 1 - Effettua l'iscrizione online. Hai tempo fino al 30 aprile 2011.
  • Passo 2 - Stampa il modulo di domanda compilato (allegato 3).
  • Passo 3 - Stampa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 4), necessario solo per gli Enti privati di Ricerca.
  • Passo 4 - Il rappresentante legale dell'Ente deve firmare i documenti e fotocopiare il proprio documento d'identità.
  • Passo 5 - Inviare via posta ordinaria per raccomandata con ricevuta di ritorno, tutti i documenti: allegato 3, allegato 4 (se necessario), fotocopia identità rappresentante e statuto dell'Ente, entro il 30 giugno 2011, pena la decadenza dell'iscrizione, al seguente indirizzo:
    Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
    Direzione Generale per la Ricerca
    Ufficio III
    Piazza Kennedy n. 20
    00144 Roma

Avviso

Dopo l'iscrizione il sistema prevede la stampa di due documenti sui quali, in alto a destra, viene indicato il codice d'iscrizione. Questo codice permette la consultazione dello stato dell'iscrizione al fine di conoscere tempestivamente eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sia per la formazione della lista provvisoria che per la lista definitiva.

Consulta lo stato dell'iscrizione adesso!

La pagina dello stato dell'iscrizione è anche da intendersi come pubblicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241 del 7 agosto 1990.

Raccomandazioni e Informazioni

Soggetti ammessi

Per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM del 23 aprile 2010, si intendono gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica.

(Tali disposizioni si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225)

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