Istruzioni
Avviso
Dopo l'iscrizione il sistema prevede la stampa di due documenti
sui quali, in alto a destra, viene indicato il codice d'iscrizione. Questo codice
permette la consultazione dello stato dell'iscrizione al fine di conoscere tempestivamente
eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
La pubblicazione della pagina contenente
la verifica dello stato dell'iscrizione, è anche da intendersi come comunicazione effettuata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241 del 7 agosto 1990.
Consulta lo stato dell'iscrizione adesso!
Raccomandazioni e Informazioni
- Per iscriversi alla lista dei beneficiari del "Cinque per mille" si dovrà utilizzare
lo stesso codice fiscale registrato presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche!
- Se l'Ente non è nel Registro ANR, dovrà provvedere quanto prima e comunque dovrà
essere presente nel registro entro il
30 giugno 2013,
pena l'esclusione dalla lista dei beneficiari del 5 per mille - vai al sito dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
- Controllare lo stato della domanda anche dopo il
30 giugno 2013,
per accertarsi che il Ministero abbia ricevuto la raccomandata ed essere rientrati
nella lista dei beneficiari.
- In caso di errore dei dati inseriti nel sistema ripetere
l'operazione d'iscrizione. Dopo la data di chiusura del sistema non è possibile
iscriversi o correggere i dati. Verrà utilizzata l'ultima iscrizione per
la lista provvisoria.
- La lista definitiva sarà formata dai soggetti ammessi, le cui informazioni sono
confermate dalle raccomandate ed in ogni caso presenti nel Registro ANR.
Soggetti ammessi
Per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b) del DPCM
del 23 aprile 2010, si intendono
gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali
e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente
riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status
giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello
svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica.
Le disposizioni si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 in base all’art.
23 comma 2, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012 n. 135
Regolarizzazione entro il 30 settembre 2013 delle domande
di iscrizione e successive integrazioni documentali
L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44,
consente agli enti che non hanno "assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti
richiesti", di regolarizzare la propria posizione ai fini dell'ammissione
al riparto delle quote del cinque somme, a condizione che:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo
le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.